REGOLAMENTO (UE) 2021/953 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 giugno 2021 su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19.
Il noto Regolamento UE è composto da 64 considerando e 17 articoli, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal primo luglio 2021 al 30 giugno 2022. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi, nonché direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri e ha (o dovrebbe avere) una portata indiretta potenzialmente globale.
Pur dovendo rinviare a un successivo commento l’analisi più approfondita di tale Regolamento, una prima considerazione deve essere fatta poiché la stessa potrebbe coinvolgere, seppur indirettamente, tutti coloro che, non persuasi dalle spiegazioni fornite dai governi nazionali, ovvero dai nominati comitati scientifici degli stessi, hanno sollevato perplessità (spesso anche ben motivate) sulla reale efficacia e utilità di alcune misure restrittive dei diritti umani fondamentali a oggi assunte.
Questo Regolamento – che, però, va detto, al pari di molti altri atti dell’Unione, è scritto di gran lunga meglio di un qualsiasi atto normativo nazionale – antepone, come sempre, le motivazioni che ne spiegano l’assunzione (i c.d. considerando) alla propria parte dispositiva.
Ebbene, alcune di queste motivazioni, almeno ad avviso di chi scrive, meritano immediata e particolare attenzione poiché, più di altre, dichiarano (si potrebbe dire finalmente in modo leale) un altissimo grado di incertezza medico scientifica che gravita intorno al Sars-Cov-2 e alle misure pensate per arginare la pandemia dalla stessa provocata.
Incertezza che, pertanto, assai male concilia due aspetti essenziali riferibili alla pandemia i quali, per contro, avrebbero dovuto tendenzialmente collimare in una sorta di connubio, in quanto posti a premessa della compressione di molti diritti umani. Si tratta del (mancato ragionevole) connubio scientifico tra quanto le istituzioni nazionali dei paesi membri hanno deciso di imporre in merito al desiderato contenimento della pandemia e gli effetti che tali decisioni avrebbero dovuto avere in base a un apprezzabile grado di certezza.
Tale diffusamente “predicato” connubio, spesso dato per pressoché certo, è al contrario disconosciuto dal Regolamento in diverse motivazioni dello stesso le quali, sebbene in modo “diplomatico”, tale disconoscimento pongono piuttosto apertamente.
Invero, ad esempio, dopo che il considerando n. 6 del Regolamento richiama il principio della proporzionalità e della necessità, quali essenziali presupposti da valutarsi molto bene, prima di imporre restrizione alle libertà fondamentali delle persone, il considerando n. 7 testualmente recita:
«In base alle evidenze mediche attuali e tuttora in evoluzione, le persone vaccinate o che hanno avuto di recente un risultato negativo a un test per la COVID-19 e le persone che sono guarite dalla COVID-19 nei sei mesi precedenti sembrano comportare un rischio ridotto di contagiare altre persone con il SARS-CoV-2».
E va quasi da sé che non può sussistere alcuna legittima ponderazione circa il pre-requisito della necessità in assenza di un grado di certezza che sia superiore alla mera probabilità, ovvero al «sembra».
Ma anche il considerando 13 pare significativo quanto a dubbi (correttamente posti) circa la sussistenza di tali presupposti giuridici. Tale motivazione, difatti, affermachele
«restrizioni potrebbero essere revocate in particolare per le persone vaccinate, in linea con il principio di precauzione, nella misura in cui le evidenze scientifiche sugli effetti della vaccinazione anti COVID-19 diventino disponibili in maggior misura e mostrino in maniera coerente che la vaccinazione contribuisce a interrompere la catena di trasmissione».
Ancora ammissioni di mancanza di evidenze scientifiche sufficienti e coerenti, dunque.
Ciò che, pertanto, di stretto converso, non permette di ritenere, almeno secondo tali motivazioni (non frutto di immaginazione reazionaria) che la valutazione del requisito della necessità di imporre misure restrittive all’esercizio dei diritti umani si possa oggi basare su evidenze scientifiche di comprovabile esperienza ovvero, men che mai, certe.
È l’Unione Europea stessa a dare atto di tale mancata – e mancanza di – correlazione che, tuttavia, pare essere ancora aprioristicamente negata da coloro che non intendono mettere in sana discussione frettolosi “dogmi scientifici” (dettati da evidenti ragioni di allarme) i quali, però, ben poco di scientificamente certo hanno avuto e hanno anche a motivato “dire” dell’Unione Europea che, di certo, non fa parte di un gruppo di “terrapiattisti”.